L'ex allenatore della Doltcini-Van Eyck sospeso fino al 2024 ma farà appello.
L'UCI mercoledi ha annunciato che la commissione disciplinare ha inflitto tre anni di sospensione al manager e direttore sportivo della Doltcini Van Eyck Marc Bracke a seguito del caso di molestie sessuali che ha coinvolto due cicliste.


La sanzione di Bracke è immediatamente effettiva e non potrà tornare al ciclismo fino al giugno del 2024. In una dichiarazione inviata a Cyclingnews tramite la sua squadra, Bracke ha dichiarato che farà ricorso contro la decisione, sostenendo che le sue prove erano state "minimizzate" e il suo diritto a difendersi non era stato rispettato.

Bracke, terminata la sospensione, potrà richiedere una licenza, a condizione che partecipi a un programma di sensibilizzazione sulle molestie organizzato da un'istituzione professionale riconosciuta dall'UCI.

La decisione arriva nove mesi dopo che la Commissione Etica ha stabilito che Bracke aveva violato il Codice Etico dopo le denunce formali di molestie presentate da Marion Sicot e Sara Youmans. Le due cicliste avevano presentato separate denunce formali alla Commissione Etica dopo che Bracke le aveva richiesto immagini di loro in "mutande e reggiseno" e "bikini".

"La Commissione Disciplinare ha confermato l'analisi della Commissione Etica secondo cui la condotta del sig. Bracke costituisce molestia sessuale ai sensi dell'articolo 6.4 del Codice Etico dell'UCI e dell'articolo 2.3 dell'Allegato 1", si legge in una dichiarazione ufficiale dell'UCI.

La decisione di sospendere Bracke per tre anni si basa sulle violazioni dell'articolo 6.4 del Codice Etico dell'UCI e dell'articolo 2.3 dell'Allegato 1.

Articolo 6.4 - Tutela dell'integrità fisica e mentale:

Le persone vincolate dal Codice rispettano l'integrità di tutte le persone con le quali interagiscono nell'ambito della loro attività ciclistica. I diritti personali di ogni individuo con cui entrano in contatto e che sono lesi dalle loro azioni devono essere protetti e rispettati. In particolare, sono vietate le molestie sessuali sotto qualsiasi forma e il benessere delle giovani di età inferiore ai 18 anni è fondamentale per proteggerli da pratiche scorrette, abusi e prepotenze.

Articolo 2.3 dell'Appendice 1 - Molestie sessuali:

Qualsiasi comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, verbale, non verbale o fisica, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare, quando crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.